L.R.V. N.3/2015
LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2015, n. 3
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI AFFIDO A FAVORE DI ANZIANI O DI ALTRE PERSONE, A RISCHIO O IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE
Art. 1 - Principi e finalità.
1. La Regione, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 2, 3, e 32 della Costituzione e fatti salvi gli istituti quali, in particolare, la tutela, la curatela, l’amministrazione di sostegno e l’affido dei minori, disciplinati dalla vigente normativa, promuove la permanenza dell’anziano o di altra persona, a rischio o in condizione di disagio sociale, in un contesto di vita familiare e relazionale dove è possibile salvaguardare anche i valori della solidarietà intergenerazionale.
2. La Regione e gli enti territoriali, nell’ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, promuovono, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, iniziative volte a consentire una qualità di vita finalizzata al mantenimento di una buona relazione nei rapporti sociali e nella gestione della vita quotidiana.
3. Con la presente legge, in attuazione dei principi e delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è disciplinato il servizio di affido, volto a garantire ad anziani o ad altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale, una particolare forma di assistenza sociale in un contesto di vita relazionale e familiare.
Art. 2 - Servizio di affido.
1. L’affido è un servizio sociale che assicura attraverso l’integrazione familiare e sociale, anche per brevi periodi, il sostegno nella vita quotidiana ed è finalizzato, oltreché ad evitare il ricovero inappropriato in strutture residenziali, a rimuovere possibili cause di disagio sociale.
2. Il servizio di affido, in particolare:
a) è rivolto a favore di anziani o di altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale, di seguito definiti beneficiari;
b) è avviato su iniziativa dei beneficiari ed è caratterizzato dalla reciproca fiducia fra gli stessi e l’affidatario;
c) non esclude l’attivazione di altri tipi di intervento in materia di assistenza sociale.
Art. 3
Tipologie del servizio di affido
1. Il servizio di affido può, in via generale, rientrare in una delle seguenti tipologie:
a) piccolo affido, concernente la prestazione di aiuto per comuni incombenze della vita quotidiana;
b) affido di supporto, concernente la cura della persona che, pur essendo in grado di vivere da sola nella
propria casa, ha difficoltà di gestirsi;
c) affido in convivenza, concernente l'accoglienza del beneficiario in casa dell'affidatario o di quest'ultimo
in casa del beneficiario.
2. Le ipotesi di servizio di affido di cui al comma 1 possono avere anche carattere meramente temporaneo al fine di sostenere e aiutare la famiglia di origine……..